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LEGGE 2 luglio 1975, n. 303

Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.

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Testo in vigore dal: 6-8-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  In  attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del
regolamento  delle Comunita' economiche europee del 25 marzo 1969, n.
543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale   nel   settore   dei   trasporti   su   strada,   ai  membri
dell'equipaggio,  addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per
i  quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione,
in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e
2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.
  Tale  riposo,  di  durata  uguale a quello del riposo ridotto, deve
essere  goduto  entro  e  non  oltre  la terza settimana successiva a
quella in cui si e' verificata la deroga.
  E'  consentito  il  cumulo  dei  riposi  compensativi  e del riposo
giornaliero.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 luglio 1975

                                LEONE

                                            MORO - TOROS - MARTINELLI
                                                          - BUCALOSSI

Visto, il Guardasigilli: REALE