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LEGGE 1 luglio 1975, n. 296

Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1989)
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Testo in vigore dal: 31-7-1975
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, e' sostituito dal
seguente:
  "Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione,
determinato  in  conformita' dell'articolo precedente, in nessun caso
puo' essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata
nell'articolo  stesso  ne' inferiore, sia per le pensioni dirette sia
per  le  pensioni  indirette  e  di  riversibilita',  alla misura del
trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
  La  pensione  annua  e'  divisa  in  13  quote  di  cui  una  sara'
corrisposta in occasione delle festivita' natalizie".