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LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal:  25-5-1975 al: 3-9-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.
Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non può altresì essere concessa:
a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;
b) se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma 583, 588, secondo comma n. 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge.
Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.
Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.