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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1975, n. 137

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  22-5-1975 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, con il quale il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare disposizioni legislative concernenti il conto dei profitti e delle perdute e la relazione degli amministratori per le società e gli enti, di cui alla lettera a) dell'art 3 sub art. 1 della legge medesima, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita ai sensi del succitato art. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

Conto dei profitti e delle perdite


Il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati, deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:
Nei profitti:
1) i dividendi delle partecipazioni in società controllate;
2) i dividendi delle partecipazioni in società collegate;
3) i dividendi delle altre partecipazioni;
4) gli interessi e gli altri proventi dei titoli a reddito fisso;
5) i proventi degli altri titoli;
6) gli interessi dei crediti verso società controllate;
7) gli interessi dei crediti verso società collegate;
8) gli interessi dei crediti verso banche;
9) gli interessi degli altri crediti;
10) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonché tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto e indicando separatamente i profitti derivanti dell'alienazione di titoli azionari figuranti in bilancio nei due esercizi precedenti;
11) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli azionari non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;
12) i profitti derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso distinte come ai numeri 10) e 11);
13) i profitti derivanti da negoziazioni di altri titoli;
14) i profitti derivanti da negoziazioni di valute estere;
15) i profitti derivanti dall'alienazione di partecipazioni non rappresentate da titoli;
16) i profitti derivanti dall'alienazione di beni diversi dalle partecipazioni e dai titoli;
17) le commissioni per intermediazione in operazioni su titoli;
18) le commissioni per il collocamento di titoli e per le
eventuali garanzie relative;
19) le commissioni, sconti e compensi di ogni genere per altri servizi di carattere finanziario;
20) le sopravvenienze attive e i proventi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, da indicare distintamente in separato elenco.
Nelle perdite:
1) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
2) le quote di ammortamento del disaggio su emissione di obbligazioni;
3) gli interessi su debiti verso banche;
4) gli interessi su debiti verso società controllate;
5) gli interessi su debiti verso società collegate;
6) gli interessi su altri debiti;
7) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli azionari quotati in borsa, distinguendo tra le operazioni relative ad azioni di società controllate, ad azioni di società collegate e ad altre azioni nonché tra le operazioni per contanti e quelle a termine o di riporto;
8) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli non quotati in borsa, distinte come al numero precedente;
9) le perdite derivanti da negoziazioni di titoli a reddito fisso, distinte come ai numeri 7) e 8);
10) le perdite derivanti da negoziazioni di altri titoli;
11) le perdite derivanti da negoziazioni di divise estere;
12) le perdite su crediti, distinguendo tra crediti relativi a società controllate, crediti relativi a società collegate e altri crediti;
13) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio, relative a titoli, distinguendo tra titoli azionari, titoli obbligazionari e similari ed altri;
14) le minusvalenze risultanti da valutazioni di bilancio relative a beni diversi dai titoli;
15) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei titoli;
16) gli accantonamenti al fondo di copertura del rischio di svalutazione dei crediti;
17) le spese per prestazioni di servizi di carattere finanziario;
18) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
19) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
20) le spese per prestazioni di altri servizi;
21) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione e di previdenza;
22) le imposte con separata indicazione di quelle relative ai precedenti esercizi;
23) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
24) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
25) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.
Sono vietati i compensi di partite.
Se la società o l'ente svolge le attività indicate nel primo comma, quali attività principali ma non esclusive, il conto deve contenere anche le altre indicazioni previste nell'art. 2425-bis del codice civile.