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LEGGE 12 aprile 1975, n. 133

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-5-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:
"È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perché in zone dichiarate inagibili, nonché al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate".