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LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 18-2-2023
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. 
  Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei
principi, di cui al secondo comma, la  determinazione  dell'indirizzo
generale e l'esercizio della vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n.  428.  Sono  soppressi  gli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge  23  agosto
1949, n. 681. 
  Detta  Commissione   assume   la   denominazione   di   Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi. 
  ((Essa e' composta da  ventuno  senatori  e  da  ventuno  deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati, in  proporzione  al  numero
dei componenti  dei  gruppi  parlamentari,  comunque  assicurando  la
presenza di almeno un deputato  per  ciascun  gruppo  esistente  alla
Camera dei deputati e  di  almeno  un  senatore  per  ciascun  gruppo
esistente al Senato della Repubblica)). 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. (1) 
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AGGIORNAMENTO(1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202  (in
G.U. 1°  s.s.  4/8/1976,  n.  205)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile  1975,  n.
103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica  e  televisiva)
nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale
e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e  l'esercizio  di
impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di  portata
non eccedente l'ambito locale".