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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1975, n. 51

Disposizioni urgenti in materia di servizi di telecomunicazioni.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
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Testo in vigore dal:  22-3-1975 al: 21-5-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;
Rilevata l'urgenza di adeguare la vigente disciplina legislativa sulle telecomunicazioni ai principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1


Appartengono in esclusiva allo Stato i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi in base alle norme stabilite in apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione e l'esercizio di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali monocanali di diffusione sonora e televisiva via cavo.