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DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1975, n. 19

Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 aprile 1975, n. 109 (in G.U. 21/04/1975, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-2-1975 al: 21-4-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, numero 376;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le attuali aliquote di imposta di fabbricazione previste per gli apparecchi di accensione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1



Le aliquote di imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1198, citati nelle premesse, sono variate come segue:


a) per ogni accendisigari per
autovetture. . . . . . . . . . . . . . . . . . da L. 300 a L. 600
b) per ogni apparecchio di accensione
non riutilizzabile dopo l'esaurimento
del combustibile immessovi all'atto
della fabbricazione . . . . . . . . . . . . . .da L. 400 a L. 800
c) per ogni altro apparecchio
di accensione non compreso nelle
categorie di cui alle precedenti
lettere a) e b). . . . . . . . . . . . . . . . ." 800 " 1.500
d) per ogni parte o pezzo di
ricambio principale di apparecchi
di accensione. . . . . . . . . . . . . . . . . ." 100 " 150
e) per ogni accendigas per
uso domestico. . . . . . . . . . . . . . . . . ." 150 " 250
f) per ogni accendigas per
uso domestico comunque incorporato
o annesso a fornelli e forni a
gas per uso di cucina. . . . . . . . . . . . . ." 600 " 1.000