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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. 1199

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  17-12-1974 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi d'istituto.
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano; sarà anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.