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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1190

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-12-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica
6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
    L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di
laurea in matematica, e' abrogato e sostituito dal seguente: 
  Art. 62. - Il corso degli studi  si  distingue  in  tre  indirizzi:
generale, didattico, applicativo. 
  Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi: 
 
    1° Anno: 
      Analisi matematica I; 
      Geometria I; 
      Algebra; 
      Fisica generale I. 
 
    2° Anno: 
      Analisi matematica II; 
      Meccanica razionale; 
      Geometria II; 
      Fisica generale II. 
  Ciascuno   degli   insegnamenti   fondamentali    suddetti    sara'
accompagnato  da  un  corso  di  esercitazioni,  che  ne   e'   parte
integrante. Per ciascuno degli  insegnamenti  sopra  indicati  dovra'
essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso. 
  All'atto dell'iscrizione al 3°  anno  lo  studente  deve  precisare
l'indirizzo che sceglie. 
  Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in  matematica
viene modificato nel  senso  che  il  numero  degli  indirizzi  viene
elevato a tre. 
  L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso
di laurea in matematica, viene modificato nel senso che  il  secondo,
il terzo  e  il  quarto  comma  vengono  abrogati  e  sostituiti  dai
seguenti: 
    Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti: 
      a) per l'indirizzo generale: 
        nel terzo anno: topologia algebrica; 
        nel quarto anno: analisi superiore; 
      b) per l'indirizzo didattico: 
        nel terzo anno: matematica complementare I; 
        nel quarto anno: matematica complementare II; 
      c) per l'indirizzo applicativo: 
        nel terzo anno: analisi numerica; 
        nel quarto anno: calcolo delle probabilita'. 
  Gli insegnamenti suddetti  saranno  accompagnati  da  un  corso  di
esercitazioni. 
  Gli altri  due  insegnamenti  sono  complementari  a  scelta  dello
studente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 130. - SCIARRETTA