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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 96

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila.

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Testo in vigore dal:  2-4-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 33. - Il primo comma - relativo ai posti di ruolo del personale di segreteria - è modificato nel senso che ai tre posti di ruolo esistenti (uno di segretario, uno di economo-cassiere, uno di applicato) vengono aggiunti altri due nuovi posti di applicato.
Di conseguenza viene modificata anche la tabella A, annessa allo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 25. - VILLA