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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. 543

Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2021)
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Testo in vigore dal:  20-11-1974 al: 9-3-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati delle Comunità economiche europee (C.E.E.) per la durata della terza tappa;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ed in particolare gli articoli 3,11, 12 e l'allegato IV;
Ritenuta l'opportunità di emanare norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni sopra menzionate;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1



La persona fisica o giuridica o il suo avente causa che intende ottenere il riconoscimento della qualifica di costitutore deve presentare domanda in carta legale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste corredata dei seguenti documenti:
1) eventuale brevetto per invenzione relativo alla varietà per cui si chiede il riconoscimento, rilasciato ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1126;
2) estremi del provvedimento d'iscrizione della varietà sul registro o catalogo ufficiale delle varietà viticole;
3) copia della scheda ampelografica della varietà esistente presso l'ufficio del registro o catalogo delle varietà viticole;
4) fotografia della pianta, della foglia, del grappolo e dell'acino della varietà;
5) relazione del costitutore e del suo avente causa, nella quale saranno fornite notizie in merito alla costituzione della varietà (epoca della costituzione; comune ed azienda in cui è stato effettuato il lavoro che ha condotto alla costituzione; sistema seguito per l'ottenimento della varietà; prove sperimentali e di moltiplicazione eseguite; ubicazione dell'azienda nella quale viene effettuata la conservazione in purezza);
6) eventuali attestati di istituti di sperimentazione, istituti universitari, enti specializzati, ispettorati agrari ed altro materiale bibliografico;
7) documentazione atta a comprovare la qualità di avente causa del costitutore.