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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. 1178

Istituzione di alcuni conservatori di musica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  24-11-1974 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che dal 1° ottobre 1968 e successivamente dal 1° ottobre 1969, dal 1° ottobre 1970, dal 1° ottobre 1971 e dal 1° ottobre 1972 funzionano di fatto i conservatori di musica sottoelencati;
Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1



A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono istituiti i seguenti conservatori di musica con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:
1) Reggio Calabria;
2) L'Aquila.
A decorrere dal 1° ottobre 1969 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 detta legge 31 dicembre 1962, n. 1859:
1) Matera;
2) Castelfranco Veneto, sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia;
3) Vicenza, sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia.
A decorrere dal 1° ottobre 1970 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859:
1) Cosenza;
2) Potenza;
3) Cesena, sezione staccata del conservatorio di musica di Bologna;
4) Riva del Garda, sezione staccata del conservatorio di musica di Bolzano;
5) Vibo Valentia, sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria.
A decorrere dal 1° ottobre 1971 sono istituiti i seguenti conservatori di musica, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:
1) Avellino;
2) Campobasso;
3) Monopoli, sezione staccata del conservatorio di musica di Bari.
A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita, con annessa scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859:
Mantova, sezione staccata del conservatorio di musica di Parma.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, sono riconosciuti come enti dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.