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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1156

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma,  approvato
con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e  modificato  con  regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Parma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  L'art. 142, relativo all'elenco delle  scuole  di  specializzazione
annesse alla facolta' di medicina  e  chirurgia,  e'  modificato  nel
senso che la scuola in "Igiene" muta la denominazione  in  quella  di
"Igiene e medicina preventiva". 
  Nello stesso elenco la scuola in "Medicina ed igiene scolastica" e'
soppressa  ed  e'  aggiunta  la  scuola  in  "Malattie  dell'apparato
cardiovascolare" di nuova istituzione. 
  Dopo l'art. 159, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, e' inserito  il  seguente  nuovo  articolo
relativo   alle   disposizioni   generali   per    le    scuole    di
specializzazione: 
 
  Art. 160. - I laureati in medicina  e  chirurgia,  in  possesso  di
diplomi  rilasciati  dalle  soppresse  scuole  di   specializzazione,
possono  ottenere  l'iscrizione  all'ultimo  anno  di   corso   delle
corrispondenti  scuole  di  specializzazione  gia'  riordinate,  alle
condizioni stabilite dai rispettivi consigli delle scuole stesse. 
  L'ultimo   comma   dell'art.   185,   relativo   alla   scuola   di
specializzazione in psichiatria istituita con decreto del  Presidente
della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, e' modificato nel senso  che
il numero degli iscritti e' stabilito in sessanta per i quattro  anni
di corso. 
  L'ultimo   comma   dell'art.   187,   relativo   alla   scuola   di
specializzazione in neurologia, istituita con decreto del  Presidente
della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, e' modificato nel senso  che
il numero degli iscritti e' stabilito in sessanta per i quattro  anni
di corso. 
  Gli  articoli  da   196   a   200,   relativi   alla   "Scuola   di
specializzazione in igiene" che muta la denominazione  in  quella  di
"Scuola di specializzazione in igiene e  medicina  preventiva",  sono
abrogati e sostituiti dai seguenti: 
 
     Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva 
 
  Art. 196. - La scuola di  specializzazione  in  igiene  e  medicina
preventiva si articola in quattro orientamenti: 
    a) orientamento di sanita' pubblica; 
    b) orientamento di laboratorio; 
    c) orientamento di igiene e tecnica ospitaliera; 
    d) orientamento di igiene e medicina scolastica. 
 
  Art. 197. - La scuola ha la durata di tre anni. 
 
  Art. 198. - L'iscrizione alla scuola e' limitata: 
    a)  a  non  piu'  di  trenta  iscritti  per  anno  al  corso  con
orientamento di sanita' pubblica; 
    b) a non  piu'  di  quindici  iscritti  per  anno  al  corso  con
orientamento di laboratorio; 
    c) a non  piu'  di  quindici  iscritti  per  anno  al  corso  con
orientamento di igiene e tecnica ospitaliera; 
    d) a non  piu'  di  quindici  iscritti  per  anno  al  corso  con
orientamento di igiene e medicina scolastica. 
 
  Art. 199. - Non sono consentite abbreviazioni di corso. 
 
  Art. 200. - Le materie di insegnamento sono: 
 
      1° Anno: 
    1) Metodologia statistica e biometria; 
    2) Educazione sanitaria: 
    3) Psicologia; 
    4) Microbiologia; 
    5) Parassitologia; 
    6) Epidemiologia e profilassi generale. 
 
      2° Anno: 
    1) Patologia e clinica delle malattie infettive; 
    2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 
    3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza
sociale; 
    4) Epidemiologia e profilassi delle  malattie  non  infettive  di
importanza sociale; 
    5) Demografia e statistica sanitaria; 
    6) Legislazione e organizzazione sanitaria. 
 
      3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica): 
    1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei  rifiuti
liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; 
    2) Igiene edilizia e urbanistica; 
    3) Igiene dell'alimentazione; 
    4) Igiene e medicina scolastica; 
    5) igiene ospitaliera; 
    6) Servizi di sanita' pubblica. 
 
      3° Anno (con orientamento di laboratorio): 
    1) Microscopia applicata all'igiene; 
    2) Microbiologia applicata all'igiene; 
    3) Chimica clinica; 
    4)  Accertamento  diagnostico   delle   malattie   batteriche   e
parassitarie; 
    5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali; 
    6) Nozioni di anatomia e istologia patologica. 
 
      3° Anno (con orientamento di igiene  e  tecnica  (o  direzione)
ospitaliera): 
    1) Storia degli ospedali e principi metodologici  dell'assistenza
ospedaliera; 
    2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed
impianti sanitari; 
    3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; 
    4) Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera; 
    5)   Igiene   dell'alimentazione,   ispezione   degli   alimenti,
dietologia ospitaliera; 
    6)   Selezione   e   istruzione   professionale   del   personale
ospedaliero; 
    7) Organizzazione e funzione  dei  laboratori  di  analisi  e  di
accertamento necroscopico. 
 
      3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): 
    1) Auscologia normale patologica; 
    2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare; 
    3) Servizi di medicina scolastica; 
    4) Elementi di psicologia e pedagogia dell'eta' scolare; 
    5) Igiene dell'alimentazione; 
    6) Assistenza parascolastica; 
    7) Edilizia scolastica. 
 
Materie complementari: 
 
  Ciascun specializzando scegliera', per ogni anno di corso, una sola
delle seguenti materie complementari: 
    1) Ispezione delle carni; 
    2) Geologia applicata all'igiene; 
    4) Malattie professionali e loro prevenzione; 
    5) Diritto sanitario; 
    6) Igiene navale e dell'emigrazione; 
    7) Antropologia culturale e sociologica; 
    8) Malattie tropicali; 
    9) Istituzioni di matematica; 
   10) Genetica; 
   11) Gerontologia; 
   12) Elementi di economia politica. 
 
  Gli  articoli  da   204   a   211,   relativi   alla   "Scuola   di
specializzazione in medicina ed igiene  scolastica",  sono  soppressi
con il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli  articoli
successivi. 
      Dopo  l'art.  265,  e  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi
articoli relativi alla istituzione della "Scuola di  specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare". 
 
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare 
 
  Art. 266. - La scuola ha la durata di tre anni. 
  Il numero degli iscritti e stabilito in tre ogni anno di corso. 
 
  Art. 267. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
      1° Anno: 
    1) Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare: 
    2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio; 
    3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso); 
    4) Patologia cardio-vascolare (1° corso); 
    5) Semeiologia fisica (1° corso); 
    6) Semeiologia strumentale (1° corso); 
    7) Microbiologia (facoltativo); 
    8) Metabolismo del miocardio (facoltativo). 
 
      2° Anno: 
    1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso); 
    2) Patologia cardio-vascolare (2° corso); 
    3) Semeiologia fisica (2° corso); 
    4) Semeiologia strumentale (2° corso); 
    5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
    6) Radiologia; 
    7) Farmacologia; 
    8) Clinica e terapia (I° corso); 
 
      3° Anno: 
    1) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
    2) Clinica e terapia (2° corso); 
    3) Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare; 
    4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo); 
    5) Statistica (facoltativo). 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                             MALFATTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 49. - SCIARRETTA