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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 906

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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Testo in vigore dal:  28-11-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Clinica delle malattie nervose e mentali" è soppressa e sostituita con l'istituzione delle scuole di specializzazione in "Psichiatria" e in "Neurologia".

Gli

articoli 184, 185, 186, 187 relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 1

Art. 184. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del s.n.;
Biochimica del s.n.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno: (internato in neurologia):
Anatomia e istologia patologica del s.n.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psico-farmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 185. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.
Tale internato potrà: essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
L'internato è obbligatorio per il 20 anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 6, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 4.
Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.
Ammissione per titoli ed esame.
Per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni.
Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie - affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).
Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.
Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.
Alla scuola di specializzazione in psichiatria possono essere ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 186. - La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del s.n.;
Biochimica del s.n.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia e istologia patologica del s.n.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Art. 187. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel secondo, terzo e quarto anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.
Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.
Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.
Ammissione per titoli ed esame. Un abbuono di anni due può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.
Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini, (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).
Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.
Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.
Alla scuola di specializzazione in neurologia possono essere ammessi venti iscritti per i quattro anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1971

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971

Atti del Governo, registro n. 245, foglio - n. 13. - CARUSO