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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1155

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964,  e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    L'art.  106, relativo alla "Scuola di perfezionamento in malattie
del  fegato  e  del  ricambio" che muta la denominazione in quella di
"Scuola  di specializzazione in malattie dell'apparato digerente", e'
abrogato e sostituito dal seguente:

   Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

  Art. 106. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato
digerente  ha  la  durata  di  quattro  anni di cui Lino di tirocinio
pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica,
il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola stessa.
  Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
  Il numero dei posti e' fissato in dieci per anno di corso.
  Gli insegnamenti impartiti sono:

    1° Anno:
      Anatomia patologica;
      Fisiopatologia;
      Chimica clinica;
      Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
      Clinica medica (triennale).

    2° Anno:
      Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
      Semeiotica radiologica;
      Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
      Clinica medica (triennale).

    3° Anno:
      Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
      Clinica medica (triennale).

  A  queste  materie  fondamentali  possono  essere  aggiunte materie
complementari  in numero non superiore a quattro per la totalita' del
corso,  secondo  i  particolari  sviluppi  di  ricerca  e di dottrina
caratteristici della scuola.

    4° Anno:
      Internato:  tirocinio  pratico  ed  applicazione delle tecniche
della specialita'.
  Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.
  L'esame  di  profitto si sosterra' alla fine dei singoli corsi: gli
insegnamenti  biennali e triennali importano un unico esame alla fine
del corso.
  Gli  allievi  del  1°,  del  2°  e  del 3° anno, per essere ammessi
rispettivamente  al  2°,  3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le
firme  di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi
esami.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1973

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974
  Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. - SCIARRETTA