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LEGGE 17 agosto 1974, n. 483

Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-10-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.
Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.
Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.