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LEGGE 14 agosto 1974, n. 395

Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-9-1974 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI