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LEGGE 14 agosto 1974, n. 392

Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  15-9-1974 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.
La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.
L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.
Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI