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LEGGE 2 agosto 1974, n. 389

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dello Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1974 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'Esercito, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.