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LEGGE 12 agosto 1974, n. 376

Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1974 al: 1-6-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è prorogato di due anni.