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LEGGE 26 luglio 1974, n. 330

Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-8-1974 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense:
A) Atti di valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
3) croce di bronzo al merito dell'Esercito.
Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.