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LEGGE 30 luglio 1974, n. 325

Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il presidente della giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di dodici mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri dodici mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano.
Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16".
L'articolo 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:
"Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1974

LEONE RUMOR - DE MITA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI