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LEGGE 24 giugno 1974, n. 271

Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1980)
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Testo in vigore dal:  31-7-1974 al: 18-1-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai connazionali, che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1 aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per la marina mercantile e per i trasporti e l'aviazione civile, abbia a tal fine stipulata apposita convenzione.
Tali convenzioni sono approvate con decreto dei Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.