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LEGGE 24 giugno 1974, n. 271

Facilitazioni di viaggio a favore di connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1980)
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Testo in vigore dal: 19-1-1980
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Ai   connazionali  che,  trovandosi  nelle  condizioni  di  poter
beneficiare   della   legge   10   aprile   1959,   n.   252,  devono
necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita'
del  territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria
dello  Stato  sia  pure in parte del percorso, e' concessa, una volta
all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del
costo  del  biglietto  di passaggio in classe turistica o equivalente
sulle  navi  gestite  da  imprese di navigazione nonche' dall'Azienda
autonoma  delle  ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli
affari  esteri  abbia  a  tal  fine stipulata apposita convenzione da
approvarsi nei modi di legge)).