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LEGGE 11 giugno 1974, n. 253

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto e, in particolare, non possono essere adibiti a mansioni di attendente o famiglio e non possono fornire prestazioni non attinenti al servizio a disposizione di autorità e funzionari dello Stato.