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LEGGE 22 maggio 1974, n. 205

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 aprile 1974, n. 80, concernente: "Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1 aprile 1974, n. 80, recante norme per la distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole "riconosciute di produttori frutticoli che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedano" sono sostituite con le parole "di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal 10 marzo 1974 abbiano provveduto o provvedano";
al primo comma dello stesso articolo, la cifra "2.000.000" è sostituita con la seguente "3.000.000";
le parole "si avvalgano" sono sostituite con la parola "avvalendosi".
All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunte infine le parole: ", ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1974

LEONE RUMOR - BISAGLIA - GIOLITTI - COLOMBO - TANASSI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI