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LEGGE 18 febbraio 1974, n. 40

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

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Testo in vigore dal: 21-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
dicembre  1962,  n.  1670,  e'  cosi'  modificato,  "Il  collegio dei
revisori  e'  composto  di  cinque  membri  effettivi  di cui uno con
funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
  Il  collegio  dei  revisori  e' nominato con decreto del Presidente
della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria, il
commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
  Due   dei  membri  effettivi  sono  designati  rispettivamente  dal
Ministro  per  il  tesoro  e  dal  Ministro  per  il  bilancio  e  la
programmazione economica.
  I  componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle
situazioni  di  incompatibilita'  previste  al  n. 5) dell'articolo 3
della  legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla
carica  qualora,  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione della
nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.