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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1962, n. 1670

Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal:  21-3-1974
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Art. 8

((Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità.))