stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 gennaio 1974, n. 12

Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-3-1974 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è sostituito dal seguente:
"Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".
Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".