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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1973, n. 916

Modifiche al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  29-1-1974 al: 31-12-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato
con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico,
approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato e ritenuto di uniformarsi integralmente ad esso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Le firme sulle cartelle fondiarie e sulle relative matrici possono essere apposte anche con sistemi meccanici.