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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1973, n. 909

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  27-1-1974 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, n. 1321, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
38) Endocrinologia;
39) Farmacologia cellulare;
40) Nefrologia chirurgica;
41) Oncologia clinica;
42) Radiobiologia;
43) Ottica fisiopatologica;
44) Audiologia;
45) Medicina sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1973

Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 48. - CARUSO