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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 908

Assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili, stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge 30 marzo 1971, n. 118.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-1-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2), lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati e invalidi civili.