stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 825

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-12-1973 al: 17-10-1975
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi al fine di attuare interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea, o sui quali, comunque, si svolge attività aerea commerciale, ivi compresi gli aeroporti con il regime giuridico previsto agli articoli dal 704 al 713 del codice della navigazione, purché in ogni caso abbiano superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri o riguardino le piccole isole.
Tale somma è destinata:
a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1973, lire 30 miliardi per l'anno 1974, lire 36 miliardi per l'anno 1975, lire 38 miliardi per l'anno 1976, lire 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliardi per l'anno 1978, al fine di realizzare opere e acquistare attrezzature inerenti l'attività aerea civile;
b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976 e lire 7 miliardi per l'anno 1977 al fine di provvedere alla fornitura e alla installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.
Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, una quota non inferiore a 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale e insulare.
I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, che anticipano il programma generale degli aeroporti che il Governo presenterà al Parlamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dai Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, secondo le direttive che il C.I.P.E. deve fornire entro 30 giorni dalla richiesta.
Nella elaborazione dei programmi dovrà essere data priorità assoluta, negli esercizi 1973 e 1974, alle opere, attrezzature ed apparecchiature interessanti la sicurezza della navigazione aerea. I programmi devono avere altresì riguardo agli aeroporti aventi un maggior volume di traffico.