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LEGGE 22 novembre 1973, n. 816

Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-1-1974 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito dal seguente:
"I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi; svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1973

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