stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 agosto 1973, n. 514

Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività di bonifica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-9-1973 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare gli enti concessionari a contrarre mutui, fissandone il relativo importo in ragione della quota di spesa posta a carico dello Stato, entro il limite complessivo di lire 100 miliardi, per la esecuzione di progetti di opere pubbliche di bonifica, già istruiti in linea tecnico-amministrativa o, comunque, presentati per la istruttoria anteriormente al 1 aprile 1972.
L'importo di cui al precedente comma viene utilizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rapporto ai progetti, dopo aver dedotto, entro il limite di lire 20 miliardi, il fabbisogno occorrente per fronteggiare maggiori oneri derivanti dalla esecuzione di opere già concesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, quali revisioni di prezzi, perizie suppletive, nonché per il completamento di ripristini di opere di bonifica eseguiti con la procedura della somma urgenza.
Il Ministero predetto autorizza gli enti presentatori dei progetti ad esperire le gare di appalto, previo parere della regione sulla graduatoria di priorità tra i progetti di competenza regionale.
I mutui di cui al primo comma sono rimborsabili in un periodo da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula dei mutui stessi, con onere di ammortamento a carico dello Stato, e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà, di concerto con il Ministro per il tesoro, le modalità, i termini e le condizioni che dovranno regolare la concessione, la utilizzazione ed il rimborso dei mutui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fato obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1973

LEONE RUMOR - FERRARI-AGGRADI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI