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LEGGE 15 aprile 1973, n. 170

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1973)
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Testo in vigore dal:  22-5-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

STATO

DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1


Ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.