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LEGGE 15 aprile 1973, n. 170

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1973)
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Testo in vigore dal: 22-5-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                         STATO DI PREVISIONE
                      DEL MINISTERO DEL TESORO
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971,
n.  565,  il  contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di
assistenza   all'infanzia   delle  Regioni  di  confine  (ONAIRC)  e'
stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.