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LEGGE 8 agosto 1972, n. 462

Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-72.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/08/1973)
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Testo in vigore dal: 7-9-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'annata  agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze
anche  consuetudinarie  sino  al  10 novembre 1972, in base ai canoni
stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per l'affitto
dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara'
stabilito  da  apposita  legge  sostitutiva  delle  norme  dichiarate
illegittime  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 155 del
1972. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico)
che "Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n.
462, e' prorogato al 15 marzo 1973. "
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che
"Il  termine  fissato  dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462,
gia'  prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844,
e'  ulteriormente  prorogato  fino  al termine dell'annata agraria in
corso, secondo le scadenze consuetudinarie."