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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1972, n. 315

Delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza.

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Testo in vigore dal: 14-7-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle regioni;
  Sentite le regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'esercizio  delle  funzioni amministrative statali di cui all'art.
3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n.  9,  e'  delegato,  per  il  rispettivo territorio, alle regioni a
statuto  ordinario, che esercitano tali funzioni in conformita' delle
direttive  emanate  dall'organo  statale competente, al quale compete
anche  di  accertare  che  le  funzioni delegate conseguano i fini di
interesse generale cui sono preordinate.
  In  caso di inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni   delegate,   nonostante   preventiva  diffida,  qualora  le
attivita'  relative  alle  materie  delegate  comportino  adempimenti
propri  dell'amministrazione,  il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente, puo' disporre i necessari atti sostitutivi.
  Il  regolamento  dei rapporti finanziari di cui all'art. 17 lettera
b)   della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  e'  stato  effettuato
contestualmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 9.