stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1972, n. 288

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1972, n. 487 (in G.U. 28/08/1972, n.223).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-7-1972 al: 28-8-1972
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 1968, n. 7/68 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 37 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 in relazione al disposto dell'art. 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea;
Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee in data 3 novembre 1971 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;
Considerato che la causa relativa all'inadempienza dello Stato italiano è stata discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e che la pronuncia della Corte è imminente;
Riconosciuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a modificare la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo una pronuncia di condanna per inadempimento, alla decisione della Corte di giustizia surrichiamata e nel tempo stesso di assicurare adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'art. 35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:
"L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall'art. 1, nonché di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico, è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere questa espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e, conformemente a quanto disposto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche, e per la diffusione della cultura dal Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti sovrintendenze".