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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. 167

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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Testo in vigore dal: 19-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Bari,  approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
    L'art. 78 del decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno
1971, n. 657, concernente la creazione degli istituti di selvicoltura
e  di  miglioramento  genetico  delle  piante  agrarie  annessi  alla
facolta' di agraria, e' modificato nel senso che ai predetti istituti
sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
    Istituto di selvicoltura, cui  fanno  capo  gli  insegnamenti  di
botanica  forestale,  selvicoltura   I   (ecologia   e   selvicoltura
generale),  selvicoltura  II   (selvicoltura   speciale),   patologia
vegetale forestale; 
    Istituto di miglioramento  genetico  delle  piante  agrarie,  cui
fanno capo gli  insegnamenti  di:  genetica,  miglioramento  genetico
delle piante agrarie, metodologia statistica. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 13 marzo 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1972 - 
  Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 80.- VALENTINI