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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1971, n. 1389

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara per il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-4-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  23, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658,
ai  sensi del quale le variazioni del contributo dovuto alla gestione
marittimi  della  Cassa  nazionale  per la previdenza marinara per il
personale  di  ruolo  delle  navi-traghetto,  dipendente dall'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello Stato, debbono essere disposte nella
stessa  misura stabilita per le variazioni dell'aliquota contributiva
prevista dall'art. 7 della legge stessa e per le variazioni di quella
relativa ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria
e  al  fondo  pensioni,  ora  fusi nel "Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti";
  Considerato   che,   per  effetto  dell'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile 1968, n. 488, il contributo
dovuto   dai   datori  di  lavoro  e  dai  lavoratori  al  fondo  per
l'adeguamento  delle  pensioni  e'  stato  elevato, a far tempo dal 1
agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 19 per cento al 20,65 per
cento  delle  retribuzioni  imponibili,  con  un  aumento de 1,65 per
cento;
  Considerato  che  l'aumento  citato  e' stato posto, per l'1,10 per
cento,  a  carico  del  datore  di lavoro e, per lo 0,55 per cento, a
carico  del  lavoratore  e  che,  secondo la stessa proporzione, deve
essere  ripartita  la maggiorazione del contributo complessivo dovuto
alla   gestione   marittimi   per   il   personale   di  ruolo  delle
navi-traghetto;
  Sentito il parere del comitato amministratore di cui all'art. 6 del
testo  unico  sulla  previdenza  marinara,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109;
  Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e
per  la Marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti
e per il tesoro;

                              Decreta:

  La misura complessiva del contributo dovuto alla gestione marittimi
per il personale di ruolo delle navitraghetto dipendente dall'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato, e' elevata, con decorrenza 1
agosto 1968 e sino al 31 dicembre 1970, dal 25 per cento al 26,65 per
cento,  ed  e'  posta,  per il 18,75 per cento, a carico dell'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e,  per il 7,90 per cento, a
carico del lavoratore.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 luglio 1971

                               SARAGAT

                                           DONAT-CATTIN - ATTAGUILE -
                                         VIGLIANESI - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1972
  Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 157. - VALENTINI