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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1971, n. 1198

Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
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Testo in vigore dal:  18-1-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

(Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico)


Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas.
Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150.
Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 600. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico.
L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.