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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1971, n. 1198

Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1993)
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Testo in vigore dal: 18-1-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  2  della  legge  18 giugno 1971, n. 376, concernente
delega  al Governo per l'emanazione di norme sul regime fiscale degli
accendigas per uso domestico;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 2
succitato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze  di concerto con i
Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.
    (Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico)

  Agli effetti del presente decreto e' considerato accendigas per uso
domestico   qualsiasi   oggetto,  comunque  azionato  ed  alimentato,
completo  in  ogni  sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od
incandescenza   e   che   nell'uso   sostituisca   i  fiammiferi  per
l'accensione del gas.
  Per  ogni  accendigas  per  uso  domestico  prodotto  in  Italia  e
destinato  al  consumo  nel  territorio  della  Repubblica  e' dovuta
all'erario una imposta di fabbricazione di L. 150.
  Per  gli  accendigas  per  uso  domestico  comunque  incorporati od
annessi  a  fornelli  e  forni  a  gas  per  uso di cucina, e' dovuta
all'erario  una  imposta  di  fabbricazione  di  L. 600. Al pagamento
dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono
incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico.
  L'avvenuta  corresponsione  dell'imposta  e' comprovata da appositi
contrassegni di Stato.