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LEGGE 9 ottobre 1971, n. 1104

Adesione alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968, e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal:  7-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968.