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LEGGE 11 dicembre 1971, n. 1090

Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1972 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972; 15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi".