stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 novembre 1971, n. 1060

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1972 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, è aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973.