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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1052

Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, concernente il distacco dei segretari comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate.
La presente disposizione ha effetto dal 1 luglio 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO