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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1038

Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-12-1971 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purché non percepiscano indennità di carattere particolare.
Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dallo articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.
La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT COLOMBO - PRETI - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - PICCOLI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO